La sentenza n. 6508 amplia le responsabilità nei rally e può incidere anche su cronoscalate e altre competizioni motoristiche su strada
La sicurezza nelle competizioni automobilistiche su strada torna al centro dell’attenzione dopo la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 6508 del 17 febbraio 2026), che ha confermato la responsabilità penale del Delegato allestimento del percorso (DAP) per cooperazione in omicidio colposo in relazione a un tragico incidente avvenuto durante una prova speciale del 32° Rally Città di Torino.
La decisione dei giudici di legittimità segna un passaggio importante nell’interpretazione dei compiti delle figure tecniche incaricate di vigilare sulla sicurezza del tracciato. Non si tratta, secondo la Corte, di un ruolo meramente formale o burocratico: al contrario, il delegato è chiamato a un controllo sostanziale e concreto, capace di prevenire situazioni di pericolo anche quando queste derivino da un errato posizionamento delle barriere o da una percezione fuorviante degli spazi destinati al pubblico.
Nel caso esaminato, l’area in cui si trovavano alcuni spettatori — poi travolti da un’auto uscita di strada — era stata individuata in fase organizzativa come zona non accessibile, in quanto potenziale “via di fuga” dei veicoli in caso di perdita di controllo. Tuttavia, l’allestimento delle delimitazioni avrebbe generato confusione, inducendo persone non esperte a ritenere legittima la sosta in un punto oggettivamente pericoloso.
Secondo la Cassazione, il DAP avrebbe dovuto accorgersi della criticità prima dell’inizio della prova e intervenire per impedire l’accesso o per ripristinare correttamente le prescrizioni di sicurezza. L’omissione di tale verifica è stata ritenuta causalmente rilevante nella produzione dell’evento, alla luce degli articoli 40 e 41 del Codice penale, che disciplinano il rapporto tra condotta omissiva ed evento dannoso.
La portata della sentenza va oltre il singolo episodio. Il principio affermato incide su tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade aperte o temporaneamente chiuse al traffico, dove la conformazione del territorio — curve strette, dislivelli, muretti, scarpate — rende strutturalmente prevedibile la possibilità di fuoriuscite. In questo scenario, la valutazione preventiva del rischio diventa elemento decisivo.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alle cronoscalate, manifestazioni che si sviluppano lungo tratti montani spesso delimitati da barriere naturali e con aree di sosta informali per il pubblico. In queste gare, la vicinanza tra spettatori e traiettorie di gara è talvolta accentuata dalla morfologia del percorso. La pronuncia della Cassazione potrebbe indurre organizzatori e federazioni a rafforzare i protocolli di controllo, prevedendo verifiche più stringenti sull’effettiva interdizione delle zone a rischio e sulla chiarezza delle segnalazioni.
È plausibile che le assicurazioni e gli enti autorizzatori richiedano standard più elevati, imponendo documentazioni dettagliate sui sopralluoghi e sull’adeguatezza delle misure adottate. Anche le figure tecniche incaricate dei controlli potrebbero essere chiamate a una formazione più specifica in materia di analisi del rischio e gestione delle aree spettatori.
Il messaggio che emerge è chiaro: nelle gare su strada, la prevenzione non può limitarsi a un piano teorico. Deve tradursi in un presidio attivo del tracciato e in una vigilanza effettiva sulle condizioni reali del percorso poco prima del via. La responsabilità penale, come ribadito dalla Corte, si radica proprio nella mancata attuazione di quelle cautele che, se correttamente applicate, avrebbero potuto evitare conseguenze irreparabili.